FSBA
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015
Le integrazioni sono previste per un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno ordinario, come da Regolamento FSBA.
Le integrazioni sono previste per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno di solidarietà, come da Regolamento FSBA.
FSBA - Procedura operativa per la presentazione della richiesta di sospensione - assegno ordinario 2022 (aggiornamento 21/03/2022)
Versione aggiornata al 21 marzo 2022 con riferimento alle procedure FSBA del 10/03/2022
FSBA ha aggiornato le procedure per la presentazione nella piattaforma Sinaweb delle richieste di sospensione – assegno ordinario per l’anno 2022.
EBAT ha predisposto una procedura operativa per accompagnare aziende e consulenti nella richiesta e nell’attivazione dell’assegno ordinario.
Le procedure e la documentazione necessaria sono scaricabili dal sito web di EBAT nella sezione modulistica a fianco.
Le procedure FSBA e di conseguenza le indicazioni operative sono aggiornate al 21/03/2022. FSBA sta modificando le procedure stesse e la modulistica.
Si suggerisce di verificare gli aggiornamenti sul sito web di FSBA.
Modulistica
ATTENZIONE: si raccomanda di visionare attentamente le procedure FSBA rispetto ai requisiti richiesti per la presentazione delle domande e la loro valutazione, pena l’impossibilità di accedere alla prestazione.