“Il Datore di Lavoro deve assicurare che ogni lavoratore presente in azienda riceva una adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza”.
Decreto legislativo 81/2008, art. 36 e 37
Le aziende aderenti e in regola con i versamenti alla Bilateralità Artigiana di EBAT – OSA OPRA Trentino possono fruire della formazione sicurezza organizzata dall’ente.
CoRSI SICUREZZA DISPONIBILI
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata dell’informazione deve essere commisurata alla complessità dell’organizzazione aziendale e alla tipologia dei rischi specifici cui il lavoratore è esposto nello svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riferimento alle disposizioni aziendali adottate per prevenirli e ridurli.
L’informazione deve inoltre riguardare:
- le procedure di emergenza relative ad antincendio, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
- i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso), del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- i rischi connessi all’utilizzo di sostanze e miscele pericolose, sulla base delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza.
L’avvenuta informazione deve essere adeguatamente documentata mediante apposita modulistica (scarica qui).
Nel caso di lavoratori stranieri, è necessario verificare preventivamente la comprensione della lingua utilizzata, assicurando che l’informazione sia effettivamente compresa.
formazione dei LAVORATORI
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008) deve essere erogata in collaborazione con gli organismi paritetici (art. 51 D.Lgs. 81/2008), durante l’orario di lavoro e senza alcun onere economico a carico dei lavoratori.
La formazione deve essere garantita nei seguenti casi:
- All’atto della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione (il nuovo Accordo Stato-Regioni non prevede più il termine dei 60 giorni precedentemente indicato per il completamento del percorso formativo);
- In occasione di trasferimento o cambio di mansioni;
- In caso di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose, ovvero nuove lavorazioni che comportino l’insorgenza di nuovi rischi per la salute e sicurezza.
Nel caso di lavoratori stranieri, è necessario verificare preventivamente la comprensione della lingua utilizzata per l’erogazione della formazione, al fine di garantirne l’effettiva efficacia.
Aggiornamento FORMAZIONE DEI LAVORATORI
L’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori deve essere effettuato con periodicità quinquennale e prevedere una durata minima di 6 ore.
L’aggiornamento deve essere inoltre realizzato ogni qualvolta si verifichino modifiche nella valutazione dei rischi oppure quando la verifica dell’efficacia della formazione già erogata, effettuata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ne evidenzi la necessità.
La formazione erogata in caso di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi costituisce formazione aggiuntiva e non è da considerarsi sostitutiva né compresa nell’aggiornamento quinquennale.
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha introdotto l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza anche per i Datori di Lavoro.
Il percorso formativo prevede:
- un modulo comune della durata di 16 ore, obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro;
- un modulo aggiuntivo della durata di 6 ore per i Datori di Lavoro di imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La formazione ha l’obiettivo di fornire ai Datori di Lavoro le conoscenze necessarie per un’efficace gestione della salute e sicurezza in azienda, con particolare riferimento agli obblighi normativi, alla valutazione dei rischi e all’organizzazione della prevenzione.
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
L’aggiornamento della formazione del Datore di Lavoro deve essere effettuato con periodicità quinquennale e prevedere una durata minima di 6 ore.
Nel caso in cui il Datore di Lavoro abbia frequentato anche il modulo aggiuntivo per i cantieri temporanei o mobili, l’aggiornamento dovrà includere i contenuti relativi agli aspetti tecnico-specifici connessi a tale ambito.
L’aggiornamento ha l’obiettivo di garantire il mantenimento e l’adeguamento nel tempo delle competenze in materia di salute e sicurezza, in relazione all’evoluzione normativa, organizzativa e dei rischi aziendali.
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - rspp
Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve frequentare uno specifico percorso formativo, successivo alla formazione base per Datori di Lavoro.
Il percorso prevede:
- un modulo comune della durata di 8 ore;
- moduli tecnico–specifici integrativi, differenziati in base al settore di attività (classificazione ATECO).
Tra i quali:- Modulo 3 – F Costruzioni (16 ore);
- Modulo 4 – C Attività manifatturiere chimiche e petrolchimiche (16 ore).
La formazione è finalizzata a fornire al Datore di Lavoro–RSPP le competenze necessarie per la gestione operativa dei rischi specifici presenti nel proprio settore di attività.
Aggiornamento RSPP datorE di lavoro
L’aggiornamento della formazione del Datore di Lavoro che svolge il ruolo di RSPP deve essere effettuato con periodicità quinquennale e prevedere una durata minima di 8 ore.
L’aggiornamento deve includere, ove pertinente, anche i contenuti di natura tecnico-specifica, in relazione al settore di attività dell’impresa e ai rischi presenti.
L’obiettivo dell’aggiornamento è garantire il mantenimento e l’adeguamento nel tempo delle competenze necessarie per la gestione della salute e sicurezza, in funzione dell’evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa.
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